1. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta ai sensi dell'articolo 3, i soggetti aggiudicatori provvedono:
a) alla nomina del responsabile del procedimento e alla sua comunicazione al promotore;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e all'eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
2. I soggetti aggiudicatori valutano le proposte sulla base dei seguenti criteri:
a) la qualità tecnica dell'opera proposta e il pubblico interesse alla realizzazione della stessa;
b) le condizioni economiche della proposta, sotto il profilo del costo per il soggetto aggiudicatore e dell'eventuale costo per gli utenti;
c) il tempo proposto per la realizzazione dell'opera e per la successiva partecipazione tecnica o economica alla gestione;
d) la convenienza della proposta a fronte della possibilità di realizzare l'opera senza ricorso a PPP;
e) la qualificazione tecnica ed economica del promotore.
3. I soggetti aggiudicatori possono dialogare con i promotori, assicurando la parità di trattamento degli stessi, e possono chiedere, ove necessario, l'integrazione o l'adeguamento delle proposte presentate e dei documenti tecnici e contrattuali proposti. I promotori che ne fanno richiesta devono essere sentiti.
4. Le proposte ritenute non di pubblico interesse sono rigettate con provvedimento debitamente motivato con riferimento ai criteri di cui al comma 2.